Art. 18. Lavoro straordinario 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. 2. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere appositamente richieste od autorizzate. 3. Nei limiti del monte ore pari a 70 ore annue, la prestazione di lavoro straordinario puo' essere autorizzata sulla base di esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo tuttavia esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Sono inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario autorizzato. 4. A partire dal 1 gennaio 1987 la spesa annua complessiva non puo' superare il limite di 120 ore annue per dipendente. 5. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttivita' viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente: a) 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazone; b) 18 ore annue per dipendente da destinare alla produttivita'; c) 7 ore annue per dipendente destinate al salario accessorio. 6. Lo stanziamento per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario non puo' eccedere il monte ore riferito all'anno pari a 70 ore annue per il numero dei dipendenti. Il limite massimo individuale e' fissato in 200 ore annue. Le prestazioni di lavoro straordinario che superino il monte ore di cui al precedente terzo comma sono autorizzate con decreto del presidente della giunta regionale, adottato su proposta dell'assessore regionale al personale, sentite le organizzazioni sindacali. 7. Per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all'attivita' di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore all'1 per cento dell'organico della Regione per le esigenze del consiglio regionale ed all'1 per cento dell'organico medesimo per le esigenze della giunta regionale o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale puo' con decreto del presidente della giunta regionale essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al precedente quarto comma. Il decreto deve indicare le esigenze, i dipendenti autorizzati ed il limite individuale. 8. Per il personale del consiglio regionale i provvedimenti di cui ai precedenti sesto e settimo comma sono adottati dall'ufficio di presidenza del consiglio. 9. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti, sempreche' debitamente richieste od autorizzate, possono dar luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo. 10. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' determinata maggiorando, nelle misure percentuali individuate nel successivo undicesimo comma, la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi: a) stipendio mensile tabellare base iniziale della qualifica in godimento; b) indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre nell'anno precedente; c) rateo di tredicesima mensilita' delle anzidette voci retributive. 11. La maggiorazione di cui al precedente decimo comma e' pari: a) al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno; b) al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi od in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); c) al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel precedente decimo comma e' ridotto a 156. 12. In deroga ai limiti di cui al presente articolo e' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT (istituto centrale di statistica) e di altri enti od organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite della Regione, di specifici compensi al personale regionale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attivita' di settore rese in ore extra di ufficio. 13. Analogamente non concorre ai limiti predetti il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamita' naturali.