Art. 18.
                         Lavoro straordinario
 
   1.   Le   prestazioni  di  lavoro  straordinario  sono  rivolte  a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non  possono
essere  utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo
di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
   2.   Le   prestazioni   di   lavoro  straordinario  devono  essere
appositamente richieste od autorizzate.
   3. Nei limiti del monte ore pari a 70 ore annue, la prestazione di
lavoro straordinario puo' essere autorizzata sulla base  di  esigenze
di  servizio  individuate  dall'Amministrazione,  rimanendo  tuttavia
esclusa ogni forma  generalizzata  di  autorizzazione.  Sono  inoltre
svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine
all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario autorizzato.
   4.  A  partire  dal 1 gennaio 1987 la spesa annua complessiva non
puo' superare il limite di 120 ore annue per dipendente.
   5.  Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la
produttivita' viene utilizzato  il  corrispettivo  di  50  ore  annue
procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:
     a) 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazone;
     b) 18 ore annue per dipendente da destinare alla produttivita';
     c) 7 ore annue per dipendente destinate al salario accessorio.
   6.  Lo  stanziamento  per la corresponsione di compensi per lavoro
straordinario non puo' eccedere il monte ore riferito all'anno pari a
70  ore  annue  per  il  numero  dei  dipendenti.  Il  limite massimo
individuale e' fissato in 200 ore annue.  Le  prestazioni  di  lavoro
straordinario  che  superino  il monte ore di cui al precedente terzo
comma sono  autorizzate  con  decreto  del  presidente  della  giunta
regionale,   adottato   su   proposta   dell'assessore  regionale  al
personale, sentite le organizzazioni sindacali.
   7.  Per  esigenze  eccezionali,  debitamente motivate in relazione
all'attivita'  di  diretta  assistenza  agli   organi   istituzionali
riguardanti  un  numero  di  dipendenti non superiore all'1 per cento
dell'organico della Regione per le esigenze del  consiglio  regionale
ed  all'1  per  cento  dell'organico  medesimo  per le esigenze della
giunta regionale o per fronteggiare eventi o situazioni di  carattere
straordinario,  il  limite  massimo  individuale puo' con decreto del
presidente della giunta regionale essere superato,  previo  confronto
con  le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore
complessivo previsto al precedente  quarto  comma.  Il  decreto  deve
indicare   le   esigenze,  i  dipendenti  autorizzati  ed  il  limite
individuale.
   8. Per il personale del consiglio regionale i provvedimenti di cui
ai precedenti sesto e settimo comma  sono  adottati  dall'ufficio  di
presidenza del consiglio.
   9.  Le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  anche  eccedenti i
predetti limiti, sempreche'  debitamente  richieste  od  autorizzate,
possono  dar luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente
con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.
   10.  La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'  determinata
maggiorando,  nelle  misure  percentuali  individuate  nel successivo
undicesimo comma, la misura  oraria  di  lavoro  ordinario  calcolata
convenzionalmente  dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:
     a)  stipendio mensile tabellare base iniziale della qualifica in
godimento;
     b)  indennita'  integrativa  speciale  in  godimento nel mese di
dicembre nell'anno precedente;
     c)   rateo   di  tredicesima  mensilita'  delle  anzidette  voci
retributive.
   11. La maggiorazione di cui al precedente decimo comma e' pari:
     a) al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno;
     b)  al  30  per  cento  per il lavoro straordinario prestato nei
giorni festivi od in orario notturno (dalle ore 22  alle  ore  6  del
giorno successivo);
     c)  al  50  per  cento  per  il lavoro straordinario prestato in
orario notturno-festivo.
   Dal  31  dicembre  1987  il  divisore  175 indicato nel precedente
decimo comma e' ridotto a 156.
   12.  In deroga ai limiti di cui al presente articolo e' consentita
la  corresponsione  da  parte  dell'ISTAT   (istituto   centrale   di
statistica)  e  di  altri  enti od organismi pubblici autorizzati per
legge o  per  provvedimento  amministrativo,  per  il  tramite  della
Regione,   di  specifici  compensi  al  personale  regionale  per  le
prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attivita'  di  settore
rese in ore extra di ufficio.
   13.  Analogamente  non  concorre  ai  limiti  predetti  il  lavoro
straordinario   prestato   per   fronteggiare   eventi   straordinari
imprevedibili e per calamita' naturali.