Art. 19.
                         Riposo compensativo
 
   1.  Al  dipendente  che, per particolari esigenze di servizio, non
usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta  la
retribuzione  ordinaria  maggiorata del 20 per cento ed ha diritto al
riposo compensativo da fruire  di  regola  entro  quindici  giorni  e
comunque non oltre il bimestre successivo.
   2.  L'attivita'  prestata  in  giorno festivo infrasettimanale da'
titolo,  a  richiesta  del  dipendente,  o  ad   equivalente   riposo
compensativo,   od   alla  corresponsione  del  compenso  del  lavoro
straordinario  con  la   maggiorazione   prevista   per   il   lavoro
straordinario festivo.
   3.  L'attivita'  prestata  in  giorno  feriale  non  lavorativo, a
seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni,  da'  titolo,  a
richiesta del dipendente, ad equivalente riposo compensativo, od alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.