Art. 19. Riposo compensativo 1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20 per cento ed ha diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L'attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale da' titolo, a richiesta del dipendente, o ad equivalente riposo compensativo, od alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da' titolo, a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo compensativo, od alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.