Art. 2.
            Individuazione delle organizzazioni sindacali
 
   1.    In    assenza    di   diversa   disposizione   l'indicazione
"organizzazioni sindacali" contenuta nella presente legge si  intende
riferita  alle "organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
del personale del comparto", che abbiano sottoscritto  il  codice  di
autoregolamentazione.