Art. 20.
                          Permessi. Recuperi
 
   1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze
personali ed a domanda, brevi permessi di durata non  superiore  alla
meta' dell'orario giornaliero.
   2.  Eventuali  impreviste  protrazioni  della  durata del permesso
concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
   3.  I  permessi  complessivamente concessi non possono eccedere 36
ore nel corso dell'anno.
   4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso,
il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non  lavorate  in  una  o
piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
   5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia
stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione  provvede  a
trattenere  una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al
dipendente per il numero di ore non recuperate.