Art. 21. Diritto allo studio 1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio e' di 150 ore annue individuali. 2. Tali ore fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3 per cento del personale in servizio per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali od istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalita' di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale. 3. Salve le modifiche introdotte dal presente articolo, sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale resta in vigore la normativa vigente.