Art. 21.
                         Diritto allo studio
 
   1.  Il  limite  massimo di tempo per diritto allo studio e' di 150
ore annue individuali.
   2.  Tali  ore  fermo  restando il limite individuale di cui sopra,
sono utilizzate annualmente in ragione del 3 per cento del  personale
in servizio per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di
studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali  od
istituti   legalmente   riconosciuti,   secondo   le   modalita'   di
utilizzazione che saranno disciplinate in sede  di  prossimo  accordo
intercompartimentale.
   3.  Salve le modifiche introdotte dal presente articolo, sino alla
data di entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale
resta in vigore la normativa vigente.