Art. 23.
                     Arricchimento professionale
 
   1. Ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale
del personale, in diretta correlazione alla introduzione di  processi
di  innovazione  tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e
per migliorare la qualita' dei servizi e l'efficacia  dei  risultati,
previa   contrattazione   decentrata,   potranno  essere  organizzati
direttamente a cura della Regione, ovvero per il tramite di organismi
pubblici  o privati, appositi corsi in via sperimentale articolati in
almeno 80 ore complessive.
   2.  Tali  corsi  dovranno  concludersi con esame selettivo ed agli
stessi  potra'  partecipare  il  personale   dipendente   interessato
operativamente  alla  innovazione, compreso tra la terza e la settima
qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3 per cento  della
dotazione organica.
   3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere
ad obiettivo programmato raggiunto, di cui  al  successivo  art.  56,
sesto   comma,   dovra'   essere  previsto,  previo  accordo  con  le
organizzazioni  sindacali,  accanto  agli   altri,   un   particolare
parametro     aggiuntivo    a    riconoscimento    e    remunerazione
dell'arricchimento   professionale    dimostrato    in    particolare
nell'efficace  utilizzazione  di sistemi e strumenti tecnologicamente
avanzati.