Art. 23. Arricchimento professionale 1. Ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualita' dei servizi e l'efficacia dei risultati, previa contrattazione decentrata, potranno essere organizzati direttamente a cura della Regione, ovvero per il tramite di organismi pubblici o privati, appositi corsi in via sperimentale articolati in almeno 80 ore complessive. 2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo ed agli stessi potra' partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3 per cento della dotazione organica. 3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al successivo art. 56, sesto comma, dovra' essere previsto, previo accordo con le organizzazioni sindacali, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare nell'efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.