Art. 25. Visite mediche di controllo 1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica entro le ore 10 della stessa giornata all'amministrazione indicando il proprio recapito. 2. Qualora la malattia si protragga per oltre due giorni deve altresi' trasmettere il certificato rilasciato dal medico curante entro il terzo gionro dell'assenza; al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione viene portata a conoscenza dell'amministrazione nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi. 3. L'amministrazione puo' disporre visite mediche di controllo esclusivamente tramite le unita' sanitarie locali competenti per territorio. 4. Qualora la malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza e' considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.