Art. 25.
                     Visite mediche di controllo
 
   1.  Il  dipendente  che  per  malattia  non  sia  in condizione di
prestare  servizio  deve   darne   tempestiva   comunicazione   anche
telefonica  entro le ore 10 della stessa giornata all'amministrazione
indicando il proprio recapito.
   2.  Qualora  la  malattia  si  protragga per oltre due giorni deve
altresi' trasmettere il certificato  rilasciato  dal  medico  curante
entro   il  terzo  gionro  dell'assenza;  al  fine  di  garantire  la
riservatezza  della  diagnosi,  la  certificazione  viene  portata  a
conoscenza  dell'amministrazione  nella  parte in cui e' contenuta la
sola prognosi.
   3.  L'amministrazione  puo'  disporre  visite mediche di controllo
esclusivamente tramite le  unita'  sanitarie  locali  competenti  per
territorio.
   4. Qualora la malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non
abbiano  potuto  aver  luogo  per  fatto  imputabile  al  dipendente,
l'assenza  e'  considerata  dall'inizio  ingiustificata  agli effetti
retributivi e disciplinari.