Art. 26.
              Igiene, sicurezza e salubrita' del lavoro
 
   1.  E'  istituito il libretto personale sanitario per garantire ai
lavoratori,  che  operano  in  ambienti  insalubri,  visite   mediche
periodiche  a  scopo  preventivo  secondo  le  modalita'  previste in
materia per il personale dei  vigili  del  fuoco  dagli  allegati  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.
   2.  Le  unita'  sanitarie  locali  hanno  competenza in materia di
visite preventive e di controlli  periodici  connessi  con  attivita'
esposte  a  rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti
dall'uso  continuato  di  videoterminali,  come  dispone  la  vigente
normativa C.E.E. (Comunita' economica europea).
   3.  Le  unita'  sanitarie  locali e gli altri organismi pubblici a
cio' preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in  materia
di  collaudi  e  di  verifiche  periodiche  di macchinari, impianti e
strutture delle amministrazioni.
   3. Le unita' sanitarie locali hanno competenza nella promozione di
misure idonee  a  tutelare  la  salute  delle  donne  dipendenti,  in
relazione  alle  peculiarita'  psicofisiche ed alla prevedibilita' di
rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro
che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.