Art. 27.
                          Patrocinio legale
 
   1.  L'art.  19  della  legge  regionale  24  marzo 1980, n. 18, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  19.  (Patrocinio  legale).  - 1. L'ente, anche a tutela dei
propri diritti ed  interessi,  ove  si  verifichi  l'apertura  di  un
procedimento  di  responsabilita' civile o penale nei confronti di un
suo   dipendente   per   fatti   od   atti   direttamente    connessi
all'espletamento  del  servizio  ed  all'adempimento  dei  compiti di
ufficio, assumera' a proprio carico, a condizione  che  non  sussista
conflitto  di  interessi,  ogni onere di difesa sin dall'apertura del
procedimento facendo assistere il dipendente da un legale  di  comune
gradimento.
   2. In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o per
colpa  grave,  l'ente  ripetera'  dal  dipendente  tutti  gli   oneri
sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio".