Art. 28. M e n s a 1. All'art. 4 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, cosi' come integrato con legge regionale 11 gennaio 1985, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi: "4. Il servizio di mensa e' gratuito per il personale del ruolo degli istituti per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione all'erogazione dei servizi di mensa. 5. Fino a quando la sede del consiglio regionale rimarra' fuori del centro abitato di Roma, in tale sede il servizio di mensa sara' assicurato, mediante opportune forme di gestione, dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale".