Art. 28.
                              M e n s a
 
   1.  All'art.  4 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, cosi'
come integrato con legge  regionale  11  gennaio  1985,  n.  7,  sono
aggiunti i seguenti commi:
   "4.  Il  servizio  di mensa e' gratuito per il personale del ruolo
degli istituti per il  diritto  allo  studio  universitario  che  sia
tenuto  a  consumare  i  pasti  in  orari  particolari e disagiati in
relazione all'erogazione dei servizi di mensa.
   5.  Fino  a  quando la sede del consiglio regionale rimarra' fuori
del centro abitato di Roma, in tale sede il servizio di  mensa  sara'
assicurato,  mediante  opportune  forme  di gestione, dall'ufficio di
presidenza del consiglio regionale".