Art. 3. Materie di contrattazione decentrata 1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 e di quella della presente legge, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie: a) l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonche' le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi; b) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale; c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nel contratto nazionale; d) le "pari opportunita'"; e) i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttivita', la loro verifica e le incentivazioni connesse; f) la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilita', reperibilita', straordinario, permessi), nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto; g) la mobilita' all'esterno della stessa Amministrazione e la disciplina di quella interna; h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici; i) le condizioni ambientali e la qualita' del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro); l) l'agibilita' dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione del CRAL; m) le altre materie appositamente demendate alla contrattazione decentrata dal presente accordo. 2. In sede di contrattazione decentrata a livello regionale e sub-regionale nelle materie che riguardano il comparto nonche' sulla contrattazione relativa all'ente regione od alle sue strutture decentrate, la Regione e' rappresentata dal presidente della giunta che in relazione alla materia oggetto della contrattazione puo' delegare un assessore. 3. Sull'eesito della contrattazione deve essere redatto apposito protocollo.