Art. 3.
                 Materie di contrattazione decentrata
 
   1.  Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29
marzo 1983, n. 93, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  1
febbraio  1986,  n.  13  e  di  quella  della presente legge, formano
oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali
ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:
     a)   l'organizzazione   del   lavoro,   anche  conseguente  alla
ristrutturazione dei servizi  e  degli  uffici  ed  alle  innovazioni
tecnologiche,  nonche'  le proposte per la sua programmazione ai fini
del miglioramento dei servizi;
     b)   l'aggiornamento,  la  qualificazione,  la  riconversione  e
riqualificazione del personale;
     c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione
alle qualifiche funzionali stabilite nel contratto nazionale;
     d) le "pari opportunita'";
     e)  i  sistemi,  i piani ed i programmi volti ad incrementare la
produttivita', la loro verifica e le incentivazioni connesse;
     f)  la  struttura  degli  orari di lavoro (turni, flessibilita',
reperibilita', straordinario,  permessi),  nonche'  le  modalita'  di
accertamento del loro rispetto;
     g)  la  mobilita'  all'esterno della stessa Amministrazione e la
disciplina di quella interna;
     h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche
in relazione alle politiche degli organici;
     i) le condizioni ambientali e la qualita' del lavoro (compresi i
carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);
     l)  l'agibilita' dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i
servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione del CRAL;
     m)  le altre materie appositamente demendate alla contrattazione
decentrata dal presente accordo.
   2.  In  sede  di  contrattazione  decentrata a livello regionale e
sub-regionale nelle materie che riguardano il comparto nonche'  sulla
contrattazione  relativa  all'ente  regione  od  alle  sue  strutture
decentrate, la Regione e' rappresentata dal presidente  della  giunta
che  in  relazione  alla  materia  oggetto  della contrattazione puo'
delegare un assessore.
   3.  Sull'eesito  della contrattazione deve essere redatto apposito
protocollo.