Art. 33.
       Pubblicita' e modalita' per l'attuazione della mobilita'
 
   1.  Al  fine di dare pubblicita' ai posti di organici che da parte
degli enti del comparto sono destinati alla copertura  attraverso  la
mobilita',   gli   enti  che  hanno  sede  nel  territorio  regionale
trasmetteranno, entro il 31 dicembre di ciascun anno alla Regione  il
relativo elenco distinto per qualifica e profilo professionale.
   2.  Gli  elenchi  pervenuti saranno pubblicati entro trenta giorni
nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.
   3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione, gli interessati
dovranno  presentare  all'ente,  presso  cui   aspirano   ad   essere
trasferiti,  documentata  e  motivata  istanza,  con allegato assenso
dell'amministrazione di provenienza.
   4.  Le  operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto
il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.
   5.  I  posti  segnalati  per  la  mobilita'  per  i quali non sono
pervenute domande, possono essere coperti con le procedure  ordinarie
di reclutamento.