Art. 33. Pubblicita' e modalita' per l'attuazione della mobilita' 1. Al fine di dare pubblicita' ai posti di organici che da parte degli enti del comparto sono destinati alla copertura attraverso la mobilita', gli enti che hanno sede nel territorio regionale trasmetteranno, entro il 31 dicembre di ciascun anno alla Regione il relativo elenco distinto per qualifica e profilo professionale. 2. Gli elenchi pervenuti saranno pubblicati entro trenta giorni nel Bollettino ufficiale della regione Lazio. 3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'ente, presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'amministrazione di provenienza. 4. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno. 5. I posti segnalati per la mobilita' per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.