Art. 34.
                       Trasferimenti reciproci
 
   1.  Oltre  alla  mobilita' disciplinata dagli articoli 31, 32 e 33
della presente legge, e' consentito tra la Regione  e  gli  enti  del
comparto il trasferimento di dipendenti di corrispondente qualifica e
profilo professionale che ne facciano motivata e documentata  istanza
e previe intese tra la Regione e l'amministrazione interessata.
   2.   Dei  singoli  provvedimenti  dovra'  essere  data  preventiva
informazione alle organizzazioni sindacali.