Art. 34. Trasferimenti reciproci 1. Oltre alla mobilita' disciplinata dagli articoli 31, 32 e 33 della presente legge, e' consentito tra la Regione e gli enti del comparto il trasferimento di dipendenti di corrispondente qualifica e profilo professionale che ne facciano motivata e documentata istanza e previe intese tra la Regione e l'amministrazione interessata. 2. Dei singoli provvedimenti dovra' essere data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.