Art. 35.
        Trasferimenti tra Regione ed enti del comparto sanita'
 
   1.  A  domanda  motivata e documentata del dipendente interessato,
previa intesa tra la Regione e l'ente  interessato  e  contrattazione
con le organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto
vacante  e  di  corrispondente  qualifica  e  profilo   professionale
nell'ente   di   destinazione,  e'  consentito  il  trasferimento  di
personale tra la Regione e gli enti del comparto sanita' e viceversa.
   2.  Resta  fermo,  per la mobilita' dei dirigenti, quanto disposto
dal precedente art. 32, settimo comma.