Art. 35. Trasferimenti tra Regione ed enti del comparto sanita' 1. A domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra la Regione e l'ente interessato e contrattazione con le organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante e di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione, e' consentito il trasferimento di personale tra la Regione e gli enti del comparto sanita' e viceversa. 2. Resta fermo, per la mobilita' dei dirigenti, quanto disposto dal precedente art. 32, settimo comma.