Art. 39. Responsabilita' dei dirigenti 1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nel precedente art. 38, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualita', quantita' e tempestivita'. 2. L'attivita' dei dirigenti di prima qualifica e' soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di seconda qualifica ove esista, in conformita' a criteri oggettivamente predeterminati, sentite le organizzazioni sindacali. 3. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di seconda qualifica. 4. Sulla valutazione espressa e' assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attivita'. 5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente puo' essere rimosso dalla responsabilita' di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttivita'.