Art. 39.
                    Responsabilita' dei dirigenti
 
   1.  I  dirigenti,  sulla  base  delle  declaratorie richiamate nel
precedente  art.  38,  sono  responsabili  del  perseguimento  e  del
raggiungimento  degli  obiettivi, in termini di qualita', quantita' e
tempestivita'.
   2.  L'attivita'  dei  dirigenti  di  prima qualifica e' soggetta a
valutazione annuale da parte del dirigente di seconda  qualifica  ove
esista,  in  conformita'  a  criteri  oggettivamente  predeterminati,
sentite le organizzazioni sindacali.
   3.  La  giunta  regionale  e l'ufficio di presidenza del consiglio
regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno  ad
analoga valutazione dei dirigenti di seconda qualifica.
   4.  Sulla  valutazione  espressa  e'  assicurato, in ogni caso, il
diritto di controdeduzione documentale e/o  orale  del  dirigente,  a
giustificazione del risultato della sua attivita'.
   5.  In  presenza  di  valutazione  negativa,  risultante  da  atto
formale, il dirigente puo' essere rimosso  dalla  responsabilita'  di
struttura,     sollevato     da     incarichi    di    rappresentanza
dell'amministrazione in  commissioni  e  collegi  connessi  alla  sua
qualifica,  escluso  dalla  corresponsione del premio incentivante la
produttivita'.