Art. 41.
                       Mobilita' dei dirigenti
 
   1.  I  dirigenti  possono essere trasferiti dalla direzione di una
struttura ad altra o destinati da incarichi  di  direzione  ad  altri
compiti,   comunque   corrispondenti   alla   qualifica  dirigenziale
acquisita e nel rispetto del  profilo  professionale  posseduto,  con
decreto  del  presidente  della giunta regionale motivato da esigenze
organizzative e di servizio.