Art. 43.
          Affidamento delle funzioni di dirigente di settore
                   e di ufficio in caso di assenza
 
   1.  In  caso  di  vacanza  del posto di responsabile delle massime
strutture organizzative, o  di  assenza  del  relativo  titolare  per
incarico  elettivo  politico, qualora non sia possibile attribuire le
funzioni  ad  altro  dipendente  di  pari  qualifica  funzionale,  le
funzioni   stesse   possono   essere   transitoriamente  assegnate  a
dipendente della qualifica immediatamente inferiore, che deve  essere
prescelto,  di  norma,  nell'ambito  del  personale appartenente alla
stessa struttura organizzativa.
   2.  In  caso  di  vacanza  del  posto,  le funzioni possono essere
affidate a condizione che siano avviate le procedure per la  relativa
copertura  del posto, e fino all'espletamento delle stesse e comunque
per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
   3.  L'incarico  di  assolvere le funzioni di un posto di qualifica
superiore non da' diritto al conferimento del posto  stesso.  Qualora
l'incarico,  formalmente  conferito, abbia durata superiore ai trenta
giorni, va attribuito al dipendente incaricato, solamente un compenso
computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle
due qualifiche funzionali dirigenziali.
   4.  In  caso  di  assenza  di un dirigente di ufficio, le relative
funzioni sono affidate  "ad  interim"  ad  altro  dirigente  di  pari
qualifica, senza maggiorazione di trattamento economico.
   5.  L'art.  18  della  legge  regionale  11 aprile 1985, n. 36, e'
abrogato.