Art. 43. Affidamento delle funzioni di dirigente di settore e di ufficio in caso di assenza 1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative, o di assenza del relativo titolare per incarico elettivo politico, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate a dipendente della qualifica immediatamente inferiore, che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa. 2. In caso di vacanza del posto, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto, e fino all'espletamento delle stesse e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non da' diritto al conferimento del posto stesso. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato, solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche funzionali dirigenziali. 4. In caso di assenza di un dirigente di ufficio, le relative funzioni sono affidate "ad interim" ad altro dirigente di pari qualifica, senza maggiorazione di trattamento economico. 5. L'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, e' abrogato.