Art. 44. Trattamento economico 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all'art. 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono cosi' modificati: prima qualifica funzionale, L. 3.800.000; seconda qualifica funzionale, L. 4.460.000; terza qualifica funzionale, L. 5.000.000; quarta qualifica funzionale, L. 5.650.000; quinta qualifica funzionale, L. 6.640.000; sesta qualifica funzionale, L. 7.500.000; settima qualifica funzionale, L. 8.700.000; ottava qualifica funzionale, L. 12.000.000; prima qualifica funzionale dirigenziale, L. 13.900.000; seconda qualifica funzionale dirigenziale, L. 17.000.000; 2. Il trattamento tabellare del personale della prima e seconda qualifica funzionale dirigenziale e' integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e L. 4.000.000. 3. Al personale della prima qualifica funzionale dirigenziale l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica. 4. Le indennita' di cui all'art. 17, lettere d), e), g), h), della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, concorrono dal 1 gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari nelle misure di seguito riportate: ottava qualifica funzionale, L. 500.000; settima qualifica funzionale, L. 360.000; sesta qualifica funzionale, L. 360.000; quinta qualifica funzionale, L. 120.000; quarta qualifica funzionale, L. 120.000; terza qualifica funzionale, L. 120.000; seconda qualifica funzionale, L. 60.000. 5. Gli aumenti annui lordi di stipendio tabellare sono cosi' determinati: Dal Dal Qualifica Dal 1 1 gennaio 1987 1988 (compreso gennaio 1986) compreso quello del 1986 quello del 1986) e del 1987) Prima 150.000 325.000 500.000 Seconda 240.000 520.000 800.000 Terza 294.000 637.000 980.000 Quarta 324.000 702.000 1.080.000 Quinta 396.000 858.000 1.320.000 Sesta 492.000 1.066.000 1.640.000 Settima 582.000 1.261.000 1.940.000 Ottava 858.000 1.859.000 2.860.000 Prima diri- genziale 810.000 1.755.000 2.700.000 Seconda diri- genziale 900.000 1.950.000 3.000.000