Art. 45. Indennita' 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 competono le seguenti indennita': a) al personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione di sezione, nonche' al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione ed iscrizione all'albo, che operi in posizione di staff, compete una indennita' annua fissa di L. 1.000.000 (dodici mesi); b) al personale inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale cui e' affidata la direzione di una struttura organizzativa di primo grado e' attribuita una indennita' annua fissa di L. 3.000.000 (dodici mesi). Al personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale e' attribuita per le posizioni previste dalle norme concernenti le strutture e l'organizzazione regionali una indennita' annua fissa di L. 4.600.000 (dodici mesi); c) per il personale della prima e seconda qualifica funzionale dirigenziale e' istituita, altresi' una indennita' annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile e' ridotto di un ventiseiesimo per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennita' e' fissata in L. 1.000.000 dal 1 luglio 1987 ed in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987; d) per la funzione di coordinamento compete un compenso annuo fisso per dodici mensilita' di L. 3.500.000; e) l'indennita' di rischio di cui all'art. 17, lettera i), della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, e' elevata a L. 240.000 mensili (per dodici mensilita'); f) al personale impegnato in attivita' di protezione civile, sorveglianza sui fiumi e canali navigabili ed addetto a servizi gnerali, che, in relazione a tali attivita', deve garantire la propria reperibilita', viene corrisposta una indennita' di L. 18.000 per 24 ore giornaliere; g) al personale adibito in via continuativa in servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete una indennita' giornaliera nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modifiche; h) al personale della quinta qualifica funzionale che esplica mansioni di vigilanza (ittica, venatoria, silvopastorale) compete una indennita' annua lorda fissa di L. 480.000 (dodici mesi).