Art. 45.
                              Indennita'
 
   1.   A  decorrere  dal  1  gennaio  1988  competono  le  seguenti
indennita':
     a)  al  personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione
di sezione, nonche' al personale  laureato  munito  della  prescritta
abilitazione   per   l'esercizio   della  professione  ed  iscrizione
all'albo, che operi in posizione di  staff,  compete  una  indennita'
annua fissa di L. 1.000.000 (dodici mesi);
     b)  al  personale  inquadrato  nella  prima qualifica funzionale
dirigenziale  cui  e'  affidata  la  direzione   di   una   struttura
organizzativa di primo grado e' attribuita una indennita' annua fissa
di L. 3.000.000 (dodici mesi).
   Al   personale   inquadrato  nella  seconda  qualifica  funzionale
dirigenziale e' attribuita per  le  posizioni  previste  dalle  norme
concernenti  le strutture e l'organizzazione regionali una indennita'
annua fissa di L. 4.600.000 (dodici mesi);
     c)  per  il personale della prima e seconda qualifica funzionale
dirigenziale e' istituita, altresi' una indennita'  annua  lorda  non
pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio.
   Il  corrispondente  importo mensile e' ridotto di un ventiseiesimo
per ogni giornata di assenza dal servizio.
   La  predetta  indennita'  e' fissata in L. 1.000.000 dal 1 luglio
1987 ed in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;
     d)  per  la  funzione di coordinamento compete un compenso annuo
fisso per dodici mensilita' di L. 3.500.000;
     e) l'indennita' di rischio di cui all'art. 17, lettera i), della
legge regionale 11 gennaio 1985,  n.  6,  e'  elevata  a  L.  240.000
mensili (per dodici mensilita');
     f)  al  personale  impegnato  in attivita' di protezione civile,
sorveglianza sui fiumi e  canali  navigabili  ed  addetto  a  servizi
gnerali,  che,  in  relazione  a  tali  attivita',  deve garantire la
propria reperibilita', viene corrisposta una indennita' di L.  18.000
per 24 ore giornaliere;
     g)  al  personale  adibito  in  via  continuativa in servizi che
comportino maneggio  di  valori  di  cassa,  compete  una  indennita'
giornaliera nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti
civili dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modifiche;
     h)  al  personale  della quinta qualifica funzionale che esplica
mansioni di vigilanza (ittica, venatoria, silvopastorale) compete una
indennita' annua lorda fissa di L. 480.000 (dodici mesi).