Art. 46.
            Scaglionamento degli aumenti delle indennita'
 
   1.  L'aumento  delle  indennita'  di  cui  al  precedente art. 45,
lettere e), f) e h), e' corrisposto in ragione del  65%  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il restante 35%
dal 1 gennaio 1988.
   2.  Le  integrazioni  tabellari  relative  alla  prima  e  seconda
qualifica dirigenziale  rispettivamente  di  L.  2.100.000  e  di  L.
4.000.000 sono corrisposte in ragione del 30%, del 35% e del 35%, dal
1 gennaio 1986, dal 1 gennaio 1987 e dal 1 gennaio 1988.
   3. Le restanti indennita' di cui all'art. 17 della legge regionale
11 gennaio 1985, n. 6, continuano ad applicarsi fino al  31  dicembre
1987.