Art. 46. Scaglionamento degli aumenti delle indennita' 1. L'aumento delle indennita' di cui al precedente art. 45, lettere e), f) e h), e' corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il restante 35% dal 1 gennaio 1988. 2. Le integrazioni tabellari relative alla prima e seconda qualifica dirigenziale rispettivamente di L. 2.100.000 e di L. 4.000.000 sono corrisposte in ragione del 30%, del 35% e del 35%, dal 1 gennaio 1986, dal 1 gennaio 1987 e dal 1 gennaio 1988. 3. Le restanti indennita' di cui all'art. 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.