Art. 47.
                      Salario di anzianita' 1987
 
   1.  L'acconto  di  cui  all'art.  18,  secondo  comma, della legge
regionale  11  gennaio  1985,  n.  6,  costituisce  incremento  della
retribuzione  individuale  di  anzianita';  tale  acconto  si intende
aggiuntivo al beneficio economico complessivo.