Art. 48.
                         Clausola di garanzia
 
   1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la
retribuzione  individuale  di  anzianita'  verra'  incrementata,  con
decorrenza  dal  1  gennaio  1989, degli importi di cui all'art. 18,
primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6.
   2.  Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i
predetti importi competono in ragione del numero  di  mesi  trascorsi
dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
   3.  Nel  caso  di transito da una qualifica funzionale inferiore a
quella superiore, l'importo predetto  compete  in  ragione  dei  mesi
trascorsi  nella  qualifica  di  provenienza  ed  in  quella di nuovo
inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.