Art. 5. Informazione 1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali. 2. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuita' dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalle quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e la organizzazione del lavoro. 3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, e' rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi, ed a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalita' attuative saranno determinate dagli accordi di comparto e decetrati. 4. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere all'Amministrazione, che e' tenuta a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia ed a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro. 5. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di proogettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si' da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualita' del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte. 6. In armonia con quanto disposto dall'art. 24, primo e secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibilita' della raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, dovranno essere individuate, sentite le organizzazioni sindacali, soluzioni che garantiscono un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore. 7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualita' e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica. 8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 3 saranno definite le modalita' ed i tempi dell'informazione.