Art. 5.
                             Informazione
 
   1.  L'informazione  si  attua in modo costante e tempestivo con le
organizzazioni sindacali a livello confederale  e  di  categoria,  se
essa  riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di
sviluppo, ai piani  di  intervento  e  di  investimento,  ai  bilanci
annuali o pluriennali.
   2.  Ai  sensi  dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13,  nel  rispetto  delle  competenze
proprie  degli organi istituzionali, salva la continuita' dell'azione
amministrativa,   al   fine   di   ricercare   ogni   contributo   di
partecipazione  al  miglioramento  ed alla efficienza dei servizi, la
Regione  garantisce  una  costante  e  preventiva  informazione  alle
organizzazioni   sindacali   sugli   atti  e  sui  provvedimenti  che
riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le  innovazioni
tecnologiche,   la   valutazione   degli  organici  in  relazione  al
funzionamento dei  servizi.  L'informazione  concerne  anche  atti  o
provvedimenti  relativi a materie non soggette a contrattazione dalle
quali comunque derivino conseguenze riguardanti  il  personale  e  la
organizzazione del lavoro.
   3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, e' rivolta
alle   organizzazioni   sindacali   territoriali,   con   particolare
riferimento  all'organizzazione dei servizi, ed a quelle di categoria
stipulanti gli  accordi  collettivi  di  cui  alla  legge-quadro  sul
pubblico  impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalita' attuative
saranno determinate dagli accordi di comparto e decetrati.
  4.  Le  organizzazioni  sindacali di cui all'art. 14 della legge 29
marzo 1983, n. 93, possono  richiedere  all'Amministrazione,  che  e'
tenuta  a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale
occupato  e  di  quello  occorrente  in  relazione  ai  programmi  di
efficienza/efficacia   ed   a   fenomeni   fisiologici  di  turn-over
conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
   5.  Ai  sensi  dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in  occasione  di  interventi  di
proogettazione  di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di
modifica  dei  sistemi  preesistenti,  le  organizzazioni   sindacali
saranno  informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi,
si' da essere poste in condizione di valutare  con  congruo  anticipo
quegli  aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle
funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente  ed  alla  qualita'  del
lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
   6.  In  armonia  con quanto disposto dall'art. 24, primo e secondo
comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui  il  sistema
installato  consenta  la possibilita' della raccolta e l'utilizzo dei
dati sulla quantita' e  qualita'  delle  prestazioni  lavorative  dei
singoli   operatori,   dovranno   essere   individuate,   sentite  le
organizzazioni sindacali,  soluzioni  che  garantiscono  un  adeguato
sistema  di  tutela  e  di  garanzia  della  riservatezza della sfera
personale del lavoratore.
   7.  Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere
la qualita' e  l'uso  dei  propri  dati  personali  raccolti  e,  con
l'assistenza   delle   organizzazioni   sindacali,   il   diritto  di
integrazione e rettifica.
   8.  Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art.
3 saranno definite le modalita' ed i tempi dell'informazione.