Art. 52.
                        Professionisti legali
 
   1.  Fermi  restando  gli  inquadramenti  nei profili professionali
previsti dalla normativa vigente ai  professionisti  legali  iscritti
nell'apposita   sezione  speciale  "Regione  Lazio"  dell'albo  degli
avvocati e procuratori  legali  e  che  prestino  effettivo  servizio
presso   l'ufficio  legale  al  conseguimento  rispettivamente  della
qualifica di avvocato ed avvocato cassazionista  e'  riconosciuto  un
compenso pari all'1 per cento dello stipendio tabellare base indicato
nell'art. 44  della  presente  legge  da  aggiungere  al  salario  di
anzianita'.
   2.  Al  predeto personale spettano, altresi', i compensi di natura
professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933,  n.  1578,
recuperati  a  seguito  di  condanna  della parte avversa soccombente
secondo quanto stabilito da commi seguenti.
   3.  Gli  importi  degli  onorari  di avvocato, delle competenze di
procuratore riscosse dall'amministrazione, nonche' il recupero  delle
spese    dei   giudizi   che   si   concludono   favorevolmente   per
l'amministrazione sono  versati  su  apposito  conto  corrente  della
tesoreria regionale intestato all'avvocatura e sono ripartiti tra gli
avvocati  e  procuratori  legali  in  servizio  presso   l'avvocatura
regionale  per  meta'  in parti uguali e per meta' in proporzione dei
rispettivi livelli retributivi.
   4.  Alla  relativa  liquidazione si provvede ogni quadrimestre con
ordinanza del presidente della giunta regionale in base ai  prospetti
predisposti dal dirigente della avvocatura.