Art. 52. Professionisti legali 1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai professionisti legali iscritti nell'apposita sezione speciale "Regione Lazio" dell'albo degli avvocati e procuratori legali e che prestino effettivo servizio presso l'ufficio legale al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato ed avvocato cassazionista e' riconosciuto un compenso pari all'1 per cento dello stipendio tabellare base indicato nell'art. 44 della presente legge da aggiungere al salario di anzianita'. 2. Al predeto personale spettano, altresi', i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente secondo quanto stabilito da commi seguenti. 3. Gli importi degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore riscosse dall'amministrazione, nonche' il recupero delle spese dei giudizi che si concludono favorevolmente per l'amministrazione sono versati su apposito conto corrente della tesoreria regionale intestato all'avvocatura e sono ripartiti tra gli avvocati e procuratori legali in servizio presso l'avvocatura regionale per meta' in parti uguali e per meta' in proporzione dei rispettivi livelli retributivi. 4. Alla relativa liquidazione si provvede ogni quadrimestre con ordinanza del presidente della giunta regionale in base ai prospetti predisposti dal dirigente della avvocatura.