Art. 53. Orario di lavoro del personale docente 1. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale e' fissato in 36 ore settimanali. 2. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attivita' connesse con la formazione. 3. L'articolazione sara' oggetto di contrattazione decentrata. 4. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attivita' di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo criteri da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata. 5. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena l'orario di cattedra e' fissato in 15 ore di docenza settimanale piu' 3 ore di supplenza.