Art. 53.
                Orario di lavoro del personale docente
 
   1.  L'orario  di  lavoro  del  personale  docente  dei  centri  di
formazione professionale e' fissato in 36 ore settimanali.
   2.  Almeno  800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere
riservate all'insegnamento; le restanti  ore  saranno  utilizzate  in
altre attivita' connesse con la formazione.
   3. L'articolazione sara' oggetto di contrattazione decentrata.
   4.   Qualora,   nell'ambito  dello  stesso  centro  di  formazione
professionale,  il  docente  non  potesse   assolvere   completamente
l'impegno orario da riservare alle attivita' di insegnamento, neppure
ricorrendo  all'istituto  della  supplenza,  va   disposta   la   sua
utilizzazione  presso  un  altro  centro  di formazione professionale
secondo criteri da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata.
   5.  Per  il  personale  che  opera  all'interno  degli istituti di
riabilitazione e pena l'orario di cattedra e' fissato in  15  ore  di
docenza settimanale piu' 3 ore di supplenza.