Art. 55.
          Norme particolari di impiego del personale docente
 
   1.  L'accertata  impossibilita',  per  un  periodo determinato, di
espletare  l'attivita'  didattica   corrispondente   alla   qualifica
posseduta  puo'  comportare una diversa e temporanea collocazione del
personale  anche  presso  strutture  regionali  diverse  dai  centri,
preferibilmente  per  lo  assolvimento  di  attivita' complementari a
quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.
   2.   Il   personale   docente,   che  per  effetto  di  meccanismi
contrattuali, si trovi collocato in qualifiche  funzionali  superiori
alla   settima,   puo'   essere   assegnato  anche  in  soprannumero,
riassorbibile, ad altro  profilo  professionale  corrispondente  alla
qualifica funzionale in godimento.
   3. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative,
potra' continuare ad utilizzare temporaneamente e  comunque  per  non
oltre  un  quinquennio  il dipendente in carico di docenza in modo da
assicurare, con la necessaria gradualita' e senza  oneri  aggiuntivi,
il  reclutamento  del  personale  docente.  In  tal  caso  si rendono
indisponibili altrettanti posti di docenti.