Art. 55. Norme particolari di impiego del personale docente 1. L'accertata impossibilita', per un periodo determinato, di espletare l'attivita' didattica corrispondente alla qualifica posseduta puo' comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per lo assolvimento di attivita' complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale. 2. Il personale docente, che per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, puo' essere assegnato anche in soprannumero, riassorbibile, ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale in godimento. 3. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potra' continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente in carico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualita' e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.