Art. 56. Produttivita' 1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, a partire dal bilancio 1987, l'apposito capitolo di spesa (fondo di produttivita') sara' alimentato: a) dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (0,80 per cento del monte salari); b) da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario; c) dal 50 per cento delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonche' da quelle previste dal combinato disposto dell'art.23, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantita' di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale di occupazione. 2. Con l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma, obiettivo primario dovra' essere quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sui vincoli dell'azione amministrativa finalizzando l'attivita' amministrativa anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione. 3. La giunta regionale, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definira' l'impostazione complessiva di progetti di produttivita' o ne verifichera' periodicamente l'attuazione ed i risultati provvedendo altresi', allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento: a) all'individuazione di indicatori di produttivita', anche differenziati, in relazione alle tipologie di attivita' realizzate; b) alla individuazione di aree particolarmente significative come micro-realizzazione di processi di riorganizzazione; c) alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorita individuate dagli organi degli enti. 4. A tal fine le competenze previste alla tabella "B", allegata alla legge regionale 11 aprile 1985,n. 36, per il 1 settore "Segreteria della Presidenza", lettera f), sono cosi' integrate "Curare l'applicazione della normativa relativa agli istituti della incentivazione della produttivita', attraverso studi, iniziative e sperimentazione". 5. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttivita' ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttivita' saranno corrisposti, previo accordo con le organizzazioni sindacali, a partire dall'esercizio finanziario 1987 (fatte salve le procedure e gli accordi gia' realizzati purche' non in contrasto con le presenti indicazioni) sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne che l'ente approvera'. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi dovranno essere richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Ferma restando l'approvazione da parte dell'ente dei programmi e dei progetti di produttivita' predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttivita' viene effettuata con le procedure di cui sopra sulle stesse singole unita' organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacita' programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti od attivita'; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente od ai dirigenti responsabili dei progetti e/o dell'unita' organizzativa, sulla base di criteri precedentemente individuati. 7. Tutta la materia della produttivita' afferente a piani, progetto-obiettivo, attivita', la loro verifica attuativa, i criteri, le forme ed i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, sono oggetto di contrattazione decentrata. 8. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in seguito periodicamente, la giunta regionale compira' con le organizzazioni sindacali di comparto e con le confederazioni maggiormente rappresentative unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita', la efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.