Art. 56.
                            Produttivita'
 
   1.   Per   il   conseguimento  degli  obiettivi  di  miglioramento
dell'efficacia  e  dell'efficienza  dell'azione   amministrativa,   a
partire  dal  bilancio  1987,  l'apposito capitolo di spesa (fondo di
produttivita') sara' alimentato:
     a)  dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (0,80  per  cento
del monte salari);
     b)  da  una  quota  pari  al  valore  di 18 ore pro-capite dello
straordinario;
     c)  dal  50 per cento delle economie di gestione individuate con
criteri oggettivi, nonche' da quelle previste dal combinato  disposto
dell'art.23,  ottavo  comma,  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41 e
dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.  Sono  escluse  dal
computo delle economie le variazioni che si producono nella quantita'
di personale; tali variazioni saranno valutate  nella  redazione  del
piano annuale di occupazione.
   2.  Con  l'utilizzazione  del  fondo  di  cui al precedente comma,
obiettivo  primario  dovra'   essere   quello   di   incentivare   la
programmazione  del  lavoro  delle  singole strutture e di tendere al
coinvolgimento dei lavoratori nel processo  di  riorganizzazione  del
lavoro  intervenendo  contestualmente  sulle strutture organizzative,
sui  vincoli  dell'azione  amministrativa  finalizzando   l'attivita'
amministrativa  anche  alla verifica dei risultati ed al controllo di
gestione.
   3.   La  giunta  regionale,  servendosi  eventualmente  di  centri
specializzati anche esterni, definira' l'impostazione complessiva  di
progetti   di   produttivita'   o   ne   verifichera'  periodicamente
l'attuazione ed i risultati  provvedendo  altresi',  allo  studio  di
particolari sperimentazioni, con particolare riferimento:
     a)  all'individuazione  di  indicatori  di  produttivita', anche
differenziati, in relazione alle tipologie di attivita' realizzate;
     b)  alla  individuazione  di  aree particolarmente significative
come micro-realizzazione di processi di riorganizzazione;
     c)  alla  progettazione per obiettivi selezionati in relazione a
priorita individuate dagli organi degli enti.
   4.  A  tal  fine le competenze previste alla tabella "B", allegata
alla legge  regionale  11  aprile  1985,n.  36,  per  il  1  settore
"Segreteria  della  Presidenza",  lettera  f),  sono  cosi' integrate
"Curare l'applicazione della normativa relativa agli  istituti  della
incentivazione  della  produttivita',  attraverso studi, iniziative e
sperimentazione".
   5.    In   mancanza   dell'individuazione   degli   standards   di
produttivita'  ed  in  attesa   dell'attuazione   dei   processi   di
riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttivita' saranno
corrisposti,  previo  accordo  con  le  organizzazioni  sindacali,  a
partire  dall'esercizio  finanziario 1987 (fatte salve le procedure e
gli accordi gia' realizzati purche' non in contrasto con le  presenti
indicazioni) sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti
dalle strutture interne che  l'ente  approvera'.  In  sede  di  prima
applicazione  i  progetti  ed  i  programmi dovranno essere richiesti
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge.
   6.  Ferma restando l'approvazione da parte dell'ente dei programmi
e dei progetti di produttivita' predisposti dalle strutture  interne,
la  verifica  a  regime  della  produttivita' viene effettuata con le
procedure di cui sopra sulle stesse singole unita' organizzative ed i
relativi   compensi   incentivanti   sono  corrisposti  ad  obiettivo
programmato raggiunto, tenendo conto  della  capacita'  programmatica
progettuale  degli  uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed
il  livello  di  professionalita',  ma  anche  delle   capacita'   di
iniziativa   e  dell'impegno  partecipativo  alla  realizzazione  dei
progetti od attivita';  la  valutazione  di  questi  ultimi  elementi
compete  al  dirigente  od ai dirigenti responsabili dei progetti e/o
dell'unita' organizzativa,  sulla  base  di  criteri  precedentemente
individuati.
   7.  Tutta  la  materia  della  produttivita'  afferente  a  piani,
progetto-obiettivo, attivita', la loro verifica attuativa, i criteri,
le forme ed i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, sono
oggetto di contrattazione decentrata.
   8.  Dopo  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e, in seguito periodicamente, la giunta regionale compira'  con
le  organizzazioni  sindacali  di  comparto  e  con le confederazioni
maggiormente  rappresentative  unitamente  a   rappresentanti   delle
associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica,
un bilancio dell'attivita' di programmazione  svolta,  dei  risultati
ottenuti,   degli   eventuali  ostacoli  incontrati,  allo  scopo  di
rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito  ed  alla  lettera
delle   intese   intercompartimentali   e  di  comparto  tendenti  ad
accrescere la produttivita', la efficienza e l'efficacia  dell'azione
amministrativa.