Art. 57.
                           Progetti pilota
 
   1. La regione d'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto
valutera' le specifiche esigenze operative in relazione al  programma
di  cui  all'art.  13  del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1986, n. 13,  al  fine  di  predisporre  i  progetti-pilota,
compatibili con le disponibilita' che saranno individuate dalla legge
dello Stato.