Art. 57. Progetti pilota 1. La regione d'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto valutera' le specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, al fine di predisporre i progetti-pilota, compatibili con le disponibilita' che saranno individuate dalla legge dello Stato.