Art. 58.
                  Istituzione dell'ufficio autonomo
                       "Informazione e reclami"
 
   1.  Al  fine di migliorare i rapporti tra il cittadino utente e le
strutture organizzative regionali, nell'ambito della presidenza della
giunta  regionale,  ferma  restando la dotazione organica della prima
qualifica funzionale dirigenziale, e'  istituito  l'ufficio  autonomo
"Informazioni e reclami".
   2. Il predetto ufficio provvede a:
     a)  fornire  ai  cittadini  tutte le informazioni necessarie per
favorire la migliore conoscenza dell'attivita' della Regione e  delle
iniziative  poste  in  essere  dai  diversi  settori  con particolare
attenzione per quelle dirette all'erogazione di  determinati  servizi
anche di carattere economico;
     b) indirizzare e consigliare gli utenti in merito alle strutture
organizzative regionali  competenti  alla  trattazione  dei  problemi
segnalati  ed  al  modo  piu' corretto e tempestivo per l'attivazione
delle procedure indispensabili per la loro valutazione e definizione;
     c) fornire moduli, stampati ed ogni altro tipo di documentazione
amministrativa utile a favorire la migliore e  piu'  efficace  tutela
dei diritti e degli interessi di tutti i cittadini;
     d)  acquisire  e  registrare  le  segnalazioni  ed i reclami che
vengono formulati e sottoscritti dai cittadini interessati, in ordine
ai  presunti  ritardi,  irregolarita'  od  inadempienze  in cui siano
eventualmente  incorse  le  strutture  organizzative  della   Regione
nell'esercizio  delle competenze loro attribuite in base alla vigente
disciplina sull'ordinamento amministrativo regionale.
   3.  Le  segnalazioni  ed  i  reclami  di cui al precedente secondo
comma, lettera d), vengono notificati, a cura  del  coordinatore,  al
dirigente  del settore o dell'ufficio autonomo competenti per materia
e, per conoscenza, all'organo politico interessato alla  materia  con
l'invito  a  far  pervenire  in  un tempo predeterminato gli elementi
conoscitivi necessari per una chiara  e  completa  illustrazione  dei
comportamenti  sui  quali  e' stata rappresentata la doglianza. Sulla
base  delle  notizie  acquisite,  si  deve  provvedere  ad  informare
esaurientemente i soggetti interessati.