Art. 6.
               Attivita' sociali, culturali, ricreative
 
   1.  Le  attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse
nell'ambito  della  Regione,  debbono  essere  gestite  da  organismi
formati  dai  rappresentanti  dei dipendenti, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 11 dello statuto dei lavoratori.
   2.   Per   l'attuazione   delle  suddette  attivita',  la  Regione
iscrivera' in bilancio annualmente apposito stanziamento.