Art. 6. Attivita' sociali, culturali, ricreative 1. Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nell'ambito della Regione, debbono essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 dello statuto dei lavoratori. 2. Per l'attuazione delle suddette attivita', la Regione iscrivera' in bilancio annualmente apposito stanziamento.