Art. 61. Progetti finalizzati 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, la giunta regionale predisporra' nei limiti dei finanziamenti di cui al successivo terzo comma appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno. 2. I progetti dovranno contenere la precisa indicazione del personale occorrente, distinto per qualifica funzionale e profilo professionale, e degli obiettivi da perseguire. 3. I predetti progetti saranno finanziati con risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e con quelle integrative che saranno iscritte in apposito capitolo di bilancio. 4. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale gia' in servizio ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalita' ed alle condizioni che saranno stabilite dalla legge dello Stato, di cui all'art. 3, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.