Art. 61.
                         Progetti finalizzati
 
   1.  In  attuazione  di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, per esigenze  di
carattere  specifico  finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi
od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con  solo
personale  di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale, la giunta  regionale  predisporra'
nei  limiti  dei  finanziamenti  di  cui  al  successivo  terzo comma
appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno.
   2.  I  progetti  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione del
personale occorrente, distinto per  qualifica  funzionale  e  profilo
professionale, e degli obiettivi da perseguire.
   3.  I  predetti progetti saranno finanziati con risorse a tal fine
assegnate dal bilancio dello  Stato  e  con  quelle  integrative  che
saranno iscritte in apposito capitolo di bilancio.
   4.  I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale
gia' in servizio ed in parte con personale reclutato con  rapporto  a
tempo  determinato,  nei  limiti di durata e con le modalita' ed alle
condizioni che saranno stabilite dalla  legge  dello  Stato,  di  cui
all'art.  3,  punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1986, n. 13.