Art. 62.
                         Trattamento a regime
 
   1.  Al  personale  che  cessa dal servizio per raggiunti limiti di
eta' o di servizio ovvero per decesso  o  per  inabilita'  permanente
assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di
quiescienza  normale  e  privilegiato  negli  importi  effettivamente
corrisposti  alla  data  di cessazione dal servizio e nelle misure in
vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988 con decorrenza
dalle date medesime.