Art. 62. Trattamento a regime 1. Al personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di eta' o di servizio ovvero per decesso o per inabilita' permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescienza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988 con decorrenza dalle date medesime.