Art. 65.
                          Mobilita' esterna
 
   1.  La  mobilita'  esterna  del personale degli enti turistici del
Lazio si  atttua  nell'ambito  dei  posti  disponibili  per  concorso
pubblico  secondo  le  modalita'  degli  articoli  32,  33 e 34 della
presente legge.