Art. 67. Norma finanziaria 1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a complessive lire 8.250 milioni per l'anno 1987 gravera' sugli stanziamenti iscritti: nel bilancio 1987 ai capitoli relativi al trattamento economico dei dipendenti che ne hanno gia' previsto la relativa copertura finanziaria, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi. 2. Inoltre per l'attuazione dell'art. 61 della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1987 la spesa di lire 1.200 milioni. Tale spesa viene iscritta per lire 1.200 milioni in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 27229 che si istituisce nel bilancio di previsione regionale per l'anno 1987 con la seguente denominazione: "Finanziamenti per interventi diretti destinati all'occupazione". 3. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal precedente secondo comma si fa' fronte mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente per lire 1.000 milioni e per lire 200 milioni dei capitoli n. 27220 e n. 15341 del bilancio regionale del medesimo esercizio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 21 aprile 1988 LANDI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 14 aprile 1988.