Art. 67.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Il  maggior  onere  derivante dall'applicazione della presente
legge, ammontante a complessive lire 8.250 milioni  per  l'anno  1987
gravera'  sugli  stanziamenti iscritti: nel bilancio 1987 ai capitoli
relativi al trattamento economico dei dipendenti che  ne  hanno  gia'
previsto  la  relativa  copertura  finanziaria,  e sui corrispondenti
capitoli dei bilanci degli anni successivi.
   2.  Inoltre  per l'attuazione dell'art. 61 della presente legge e'
autorizzata per l'anno  finanziario  1987  la  spesa  di  lire  1.200
milioni.  Tale spesa viene iscritta per lire 1.200 milioni in termini
di competenza e di cassa al capitolo n. 27229 che si  istituisce  nel
bilancio  di  previsione  regionale  per  l'anno 1987 con la seguente
denominazione:  "Finanziamenti  per  interventi   diretti   destinati
all'occupazione".
   3.  Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal precedente
secondo comma si fa' fronte  mediante  riduzione  degli  stanziamenti
rispettivamente  per  lire  1.000  milioni e per lire 200 milioni dei
capitoli n. 27220 e n. 15341  del  bilancio  regionale  del  medesimo
esercizio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 21 aprile 1988
 
                                LANDI
 
  Il  visto del commissario del Governo e' stato apposto il 14 aprile
1988.