Art. 7.
                         Norme per l'accesso
 
   1.  Il  reclutamento  del personale ha luogo, nel limite dei posti
disponibili, mediante:
     a) concorso pubblico;
     b)  ricorso  al  collocamento  secondo le modalita' indicate nei
commi successivi;
     c) corso-concorso pubblico.
   2. Il concorso pubblico, che puo' essere per titoli ed esame e per
solo esame,  consiste  in  prove  a  contenuto  teorico  e/o  pratico
attinenti   alla   professionalita'  del  relativo  profilo  e  nella
valutazione dei titoli culturali, professionali e  di  servizio.  Con
apposito  regolamento verranno stabiliti i criteri per la valutazione
dei  titoli.  Ove  possibile,  puo'   farsi   ricorso   a   procedure
semplificate  ed automatizzate. Qualora la valutazione della prova si
effettui con criteri obiettivi puo' essere  previsto  il  ricorso  ad
enti o societa' specializzate.
   3.  Per  il  reclutamento  del  personale  dalla prima alla quarta
qualifica  funzionale  per  i   quali   non   sia   previsto   titolo
professionale   deve   farsi   ricorso  alle  liste  di  collocamento
ordinario, secondo le modalita' stabilite  dalla  legge  28  febbraio
1987,  n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 settembre 1987, n. 392, nel rispetto della normativa  vigente  per
quanto  attiene  ai requisiti di ammissibilita' al pubblico impiego e
salvo la possibilita' di sottoporre gli assumendi ad
apposite  prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica). Alle
prove selettive e'  ammesso  altresi'  il  personale  interno  avente
diritto  alla riserva dei posti. Deve, comunque, essere salvaguardata
l'aliquota di riserva per il personale interno.
   4.  Il  corso-concorso  pubblico  consiste  in  una  selezione  di
candidati per l'ammissione ad  un  corso  con  posti  predeterminati,
finalizato  alla formazione specifica dei candidati stessi. Il numero
dei candidati ammessi al corso dovra' superare di almeno  il  20  per
cento  quello  dei  posti  messi  a  concorso.  Al  termine del corso
un'apposita commissione di cui dovra' far parte almeno un docente del
corso,   procedera'   attraverso   esami   scritti   ed   orali  alla
predisposizione di graduatorie di  merito  per  il  conferimento  dei
posti.  I  criteri  e  le modalita' di svolgimento dei corsi-concorsi
saranno predeterminati previo accordo con le organizzazioni sindacali
ai sensi del precedente art. 3.
   5.  Ferme  restando  le  riserve  di  legge,  si considerano posti
disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di  concorso,  sia
quelli  che  risulteranno  tali  per effetto di collocamenti a riposo
previsti nei dodici mesi successivi.
   6.  I  concorsi  debbono  essere  portati a termine entro sei mesi
dalla data del relativo bando.