Art. 7. Norme per l'accesso 1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante: a) concorso pubblico; b) ricorso al collocamento secondo le modalita' indicate nei commi successivi; c) corso-concorso pubblico. 2. Il concorso pubblico, che puo' essere per titoli ed esame e per solo esame, consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalita' del relativo profilo e nella valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio. Con apposito regolamento verranno stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli. Ove possibile, puo' farsi ricorso a procedure semplificate ed automatizzate. Qualora la valutazione della prova si effettui con criteri obiettivi puo' essere previsto il ricorso ad enti o societa' specializzate. 3. Per il reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica funzionale per i quali non sia previsto titolo professionale deve farsi ricorso alle liste di collocamento ordinario, secondo le modalita' stabilite dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilita' al pubblico impiego e salvo la possibilita' di sottoporre gli assumendi ad apposite prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica). Alle prove selettive e' ammesso altresi' il personale interno avente diritto alla riserva dei posti. Deve, comunque, essere salvaguardata l'aliquota di riserva per il personale interno. 4. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il numero dei candidati ammessi al corso dovra' superare di almeno il 20 per cento quello dei posti messi a concorso. Al termine del corso un'apposita commissione di cui dovra' far parte almeno un docente del corso, procedera' attraverso esami scritti ed orali alla predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi-concorsi saranno predeterminati previo accordo con le organizzazioni sindacali ai sensi del precedente art. 3. 5. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi. 6. I concorsi debbono essere portati a termine entro sei mesi dalla data del relativo bando.