Art. 8. Titoli di studio per l'accesso all'impiego regionale 1. Per l'accesso all'impiego regionale sono richiesti i seguenti titoli di studio: a) per la prima, seconda e terza qualifica funzionale: adempimento dell'obbligo scolastico secondo la normativa vigente all'epoca nella quale l'obbligo e' insorto; b) per la quarta qualifica funzionale: licenza di scuola media inferiore e/o qualificazione professionale se richiesta; c) per la quinta e sesta qualifica funzionale: diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o diploma professionale se richiesto; d) per la settima ed ottava qualifica funzionale: diploma di laurea e, se richieste, specializzazione od abilitazione professionale; e) per la prima e seconda qualifica dirigenziale: diploma di laurea e, se richieste, specializzazione od abilitazione professionale.