Art. 8.
         Titoli di studio per l'accesso all'impiego regionale
 
   1.  Per  l'accesso all'impiego regionale sono richiesti i seguenti
titoli di studio:
     a)   per   la  prima,  seconda  e  terza  qualifica  funzionale:
adempimento dell'obbligo  scolastico  secondo  la  normativa  vigente
all'epoca nella quale l'obbligo e' insorto;
     b)  per  la quarta qualifica funzionale: licenza di scuola media
inferiore e/o qualificazione professionale se richiesta;
     c) per la quinta e sesta qualifica funzionale: diploma di scuola
secondaria di secondo grado e/o diploma professionale se richiesto;
     d)  per  la  settima  ed ottava qualifica funzionale: diploma di
laurea   e,   se   richieste,   specializzazione   od    abilitazione
professionale;
     e)  per  la  prima  e seconda qualifica dirigenziale: diploma di
laurea   e,   se   richieste,   specializzazione   od    abilitazione
professionale.