Art. 9.
                  Riserva dei posti per gli interni
 
   1.  I  bandi  di  concorso per i posti disponibili fino all'ottava
qualifica funzionale devono prevedere una riserva per  il  perosonale
in servizio di ruolo pari al 35 per cento dei posti disponibili messi
a concorso. Tale  percentuale  potra',  previo  accordo  in  sede  di
contrattazione  preventiva, giungere fino al 40 per cento recuperando
le quote eventualmente non utilizzate per  la  mobilita'  di  cui  al
sucessivo art. 32.
   2.  Alla  riserva dei posti per l'ottava qualifica funzionale puo'
accedere il personale di ruolo appartenente  alla  settima  qualifica
funzionale  in  possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
dall'esterno all'ottava qualifica funzionale e con una anzianita'  di
servizio di due anni.
   3. Alla riserva per i posti a concorso fino alla settima qualifica
funzionale  compresa  e'  ammessa  la  partecipazione  del  personale
appartenente  alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del
titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto  per  il
posto  messo a concorso e di una anzianita' di servizio di almeno tre
anni in profilo professionale della stessa area di quello  del  posto
messo  a concorso, o di almeno cinque anni in profilo di area diversa
ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello
richiesto per il posto messo a concorso.
   4.  La  riserva  non opera nel caso in cui il posto da coprire sia
solo uno. Tale posto, comunque, concorrera' alla determinazione della
riserva in altri profili professionali della stessa qualifica.
   5.  La  graduatoria  del  concorso e' unica. Il personale interno,
esauriti i posti riservati, puo'  ricoprire  i  posti  non  ricoperti
dagli esterni.
   6.   I  posti  riservati  al  personale  interno,  ove  non  siano
integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.
   7.  Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme
previste in materia di accesso dalla vigente normativa.
   8.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'art.  11, quarto e quinto
comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6.