Art. 9. Riserva dei posti per gli interni 1. I bandi di concorso per i posti disponibili fino all'ottava qualifica funzionale devono prevedere una riserva per il perosonale in servizio di ruolo pari al 35 per cento dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potra', previo accordo in sede di contrattazione preventiva, giungere fino al 40 per cento recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilita' di cui al sucessivo art. 32. 2. Alla riserva dei posti per l'ottava qualifica funzionale puo' accedere il personale di ruolo appartenente alla settima qualifica funzionale in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'ottava qualifica funzionale e con una anzianita' di servizio di due anni. 3. Alla riserva per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa e' ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso e di una anzianita' di servizio di almeno tre anni in profilo professionale della stessa area di quello del posto messo a concorso, o di almeno cinque anni in profilo di area diversa ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso. 4. La riserva non opera nel caso in cui il posto da coprire sia solo uno. Tale posto, comunque, concorrera' alla determinazione della riserva in altri profili professionali della stessa qualifica. 5. La graduatoria del concorso e' unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, puo' ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni. 6. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni. 7. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia di accesso dalla vigente normativa. 8. Resta fermo quanto disposto dall'art. 11, quarto e quinto comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6.