Art. 7. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione del Bollettino ufficiale della regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 26 aprile 1988 LANDI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 15 aprile 1988.