Art. 7.
 
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in
vigore  il  giorno  stesso  della  sua  pubblicazione  del Bollettino
ufficiale della regione Lazio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 26 aprile 1988
 
                                LANDI
 
  Il  visto del commissario del Governo e' stato apposto il 15 aprile
1988.