Art. 3. 1. Ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 52 e della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, il nuovo comune di Erula e' inserito nella II Comunita' montana, denominata "Su Sassu - Anglona - Gallura" e nella Unita' sanitaria locale n. 3. 2. Entro trenta giorni dall'insediamento del consiglio comunale, il comune di Erula puo' avanzare richiesta motivata di aggregazione nell'ambito territoriale di una Unita' sanitaria locale diversa, purche' territorialmente contigua, secondo le modalita' e con le procedure di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13. 3. Sono conseguentemente modificati: le tabelle A allegate alle precitate leggi regionali e l'articolo 1 dello statuto della predetta Comunita' montana, approvato con legge regionale 2 settembre 1980, n. 36.