Art. 3.
 
   1.  Ai  sensi,  rispettivamente,  della  legge regionale 17 agosto
1978, n. 52 e della legge regionale 16 marzo 1981, n.  13,  il  nuovo
comune  di  Erula  e' inserito nella II Comunita' montana, denominata
"Su Sassu - Anglona - Gallura" e nella Unita' sanitaria locale n.  3.
   2.  Entro  trenta giorni dall'insediamento del consiglio comunale,
il comune di Erula puo' avanzare richiesta motivata  di  aggregazione
nell'ambito  territoriale  di  una  Unita'  sanitaria locale diversa,
purche' territorialmente contigua, secondo  le  modalita'  e  con  le
procedure  di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge regionale
16 marzo 1981, n. 13.
   3.  Sono  conseguentemente  modificati: le tabelle A allegate alle
precitate leggi regionali e l'articolo 1 dello statuto della predetta
Comunita' montana, approvato con legge regionale 2 settembre 1980, n.
36.