Art. 4.
 
   1. Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze
ed  urbanistica,  su  proposta  regolarmente  deliberata  dai  comuni
interessati  o,  in difetto, d'ufficio, si provvedera' al regolamento
dei rapporti patrimoniali e finanziari  tra  i  comuni  di  Perfugas,
Chiaramonti, Ozieri e Tula ed il costituito Comune di Erula.
   2.  Nelle more della definizione del predetto regolamento i comuni
di Perfugas, Chiaramonti, Ozieri e Tula,  provvedono  -  ciascuno  in
rapporto  alla entita' del territorio e della popolazione trasferita,
tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo comune -  a
distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie
in   conto   del   riparto   futuro,   per   le   necessita'   legate
all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.