Art. 4. 1. Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata dai comuni interessati o, in difetto, d'ufficio, si provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Perfugas, Chiaramonti, Ozieri e Tula ed il costituito Comune di Erula. 2. Nelle more della definizione del predetto regolamento i comuni di Perfugas, Chiaramonti, Ozieri e Tula, provvedono - ciascuno in rapporto alla entita' del territorio e della popolazione trasferita, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo comune - a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessita' legate all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.