Art. 26. Scioglimento delle compagnie barracellari 1. Lo scioglimento delle compagnie barracellari e' decretato dal consiglio comunale, e in caso di inerzia ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, qualora ricorrano motivi di eccezionale gravita' o per accertata e reiterata impossibilita' di regolare funzionamento della compagnia.