Art. 27. Regolamento barracellare 1. I comuni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adottano il regolamento del servizio barracellare che, in particolare, deve contenere disposizioni riguardanti: l'organizzazione ed il funzionamento della compagnia, da articolare in unita' operativa di base, tenuto conto dell'entita' e complessita' dei compiti da svolgere, a fine di assicurare l'efficienza ed efficacia del servizio; la sede legale della compagnia; le modalita' e procedure per il reclutamento volontario dei barracelli, tenuto conto per quanto possibile delle consuetudini locali; i criteri di preferenza alla nomina, che devono privilegiare, l'addove possibile, i proprietari dei beni oggetto di tutela da parte della compagnia e tener conto del lodevole servizio prestato in precedenti compagnie e dell'attitudine e capacita' degli interessati ad assolvere i compiti da svolgere; tempi, formalita', modalita', procedure e contenuto dei contratti di assicurazione obbligatoria e facoltativa; l'entita' delle tariffe di cui al precedente art. 20; tutte le disposizioni di ordine organizzativo ritenute necessarie per il regolare funzionamento della compagnia. 2. Ai regolamenti barracellari si applicano le norme previste per i regolamenti comunali ed il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480. 3. Copia di essi, delle loro modofiche ed integrazioni nonche' copia degli atti relativi alla nomina del capitano, alla costituzione e modificazione della compagnia barracellare, sono trasmessi all'assessore regionale competente in materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono divenuti esecutivi.