Art. 29. P r e m i 1. Alle compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attivita' istituzionali con operazioni di eccezionale pericolosita' e di rilevante valore sociale, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere premi annui in rapporto all'entita' e qualita' dei risultati conseguiti. 2. I premi sono concessi alla fine di ciascun esercizio finanziario con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale previa deliberazione della giunta regionale, tenuto conto delle condizioni dei luoghi in cui operano le compagnie e dei rapporti informativi sull'attivita' svolta, resi dall'autorita' comunale, forestale e di pubblica sicurezza.