Art. 2. 1. L'art. 14 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 e' sostituito dal seguente: "I contributi di cui agli articoli 8 e 12 saranno concessi per un massimo di dieci anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere. Per le opere gia' in esecuzione il limite massimo e' fissato in 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".