Art. 2.
 
   1.  L'art.  14  della  legge  regionale  14  maggio 1984, n. 21 e'
sostituito dal seguente:
   "I  contributi di cui agli articoli 8 e 12 saranno concessi per un
massimo di dieci anni a decorrere dalla  data  di  ultimazione  delle
opere.
   Per le opere gia' in esecuzione il limite massimo e' fissato in 10
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".