Art. 3. 1. L'efficacia del penultimo ed ultimo comma dell'art. 22 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, cosi' come integrato dall'art. 61 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, e' sospesa per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.