Art. 3.
 
   1.  L'efficacia  del  penultimo ed ultimo comma dell'art. 22 della
legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, cosi' come integrato dall'art.
61  della  legge  regionale  27 giugno 1986, n. 44, e' sospesa per un
periodo di diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.