Art. 6. 1. Le amministrazioni in carica di consorzi di bonifica apporteranno agli statuti le necessarie modifiche al fine di adeguarli alle disposizioni della presente legge entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, addi' 15 luglio 1988 MELIS