Art. 6.
 
   1.   Le   amministrazioni   in  carica  di  consorzi  di  bonifica
apporteranno  agli  statuti  le  necessarie  modifiche  al  fine   di
adeguarli  alle disposizioni della presente legge entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della stessa.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, addi' 15 luglio 1988
 
                                MELIS