la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  durata  delle  utenze  d'acqua  pubblica aventi ad oggetto
piccole derivazioni che hanno usufruito delle proroghe  concesse  con
leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n. 53 e 24 maggio 1978,
n. 228, e' prorogata senza soluzione  di  continuita',  ivi  compresa
quella  delle  utenze  eventualmente  scadute alla data di entrata in
vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 1998.  Si  applicano
alla  proroga  le  modalita',  condizioni e prescrizioni regolanti le
proroghe concesse con le leggi medesime.
   2.  La  proroga  di  cui al comma 1 riguarda anche la durata delle
piccole derivazioni di acqua pubblica per uso irriguo, aventi  titolo
a  riconoscimento  ai sensi della legge 18 dicembre 1951, n. 1550, le
quali siano  gia'  scadute  e  prima  dell'entrata  in  vigore  della
presente  legge  non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato
oggetto di diniego di rinnovo.