la seguente legge: Art. 1. 1. La durata delle utenze d'acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni che hanno usufruito delle proroghe concesse con leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n. 53 e 24 maggio 1978, n. 228, e' prorogata senza soluzione di continuita', ivi compresa quella delle utenze eventualmente scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 1998. Si applicano alla proroga le modalita', condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le leggi medesime. 2. La proroga di cui al comma 1 riguarda anche la durata delle piccole derivazioni di acqua pubblica per uso irriguo, aventi titolo a riconoscimento ai sensi della legge 18 dicembre 1951, n. 1550, le quali siano gia' scadute e prima dell'entrata in vigore della presente legge non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di diniego di rinnovo.