Art. 2.
 
   1.  La  disciplina  contenuta  nell'art.  1 decorre dal 30 giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;  fino
alla  medesima  data  continueranno  a valere le disposizioni vigenti
all'entrata in vigore della presente legge. La  nuova  disciplina  si
estende, con la stessa decorrenza, ai provvedimenti di aspettativa in
atto alla medesima data.
   2.  Le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 1 si applicano
in ogni caso anche ai periodi di aspettativa fruiti dal  personale  a
sensi dell'art. 1 della legge provinciale 28 agosto 1978, n. 34, come
sostituito dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1980, n.  37;  per  il
personale  che  sia  cessato  dalla  posizione di aspettativa o cessi
comunque  anteriormente  alla  data   di   decorrenza   della   nuova
disciplina,  la  ricostruzione della posizione giuridico-economica ha
comunque effetto dal 30 giorno successivo alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge.