Art. 2. 1. La disciplina contenuta nell'art. 1 decorre dal 30 giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; fino alla medesima data continueranno a valere le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge. La nuova disciplina si estende, con la stessa decorrenza, ai provvedimenti di aspettativa in atto alla medesima data. 2. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 1 si applicano in ogni caso anche ai periodi di aspettativa fruiti dal personale a sensi dell'art. 1 della legge provinciale 28 agosto 1978, n. 34, come sostituito dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1980, n. 37; per il personale che sia cessato dalla posizione di aspettativa o cessi comunque anteriormente alla data di decorrenza della nuova disciplina, la ricostruzione della posizione giuridico-economica ha comunque effetto dal 30 giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.