Art. 3. 1. La speciale indennita' di cui all'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 spetta ai dirigenti generali preposti ai dipartimenti, ai dirigenti preposti ai servizi ed ai funzionari preposti agli uffici, nelle misure derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste rispettivamente alle lettere a), c) ed e), del comma 1 dell'art. 52 della legge della regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito con l'art. 36 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, con decorrenza dall'entrata in vigore di tale ultima legge, intendendosi sostituito il riferimento all'ottava qualifica funzionale con quello all'ottavo livello funzionale-retributivo del personale provinciale. 2. Ai funzionari ai quali viene attribuita la speciale indennita' di cui al comma precedente la provincia corrispondera', all'atto della cessazione dal servizio, un'integrazione del trattamento di quiescenza spettante, da computarsi, in relazione all'aliquota di pensione maturata, sulla base dell'ultima retribuzione pensionabile, maggiorata di un cinque per cento dell'indennita' percepita per ogni anno di servizio prestato con l'incarico di preposizione a dipartimenti, servizi od uffici. L'integrazione suddetta spetta al personale interessato che sia cessato dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio, o per infermita' fisica, o per decesso, o per dimissioni volontarie, sempre che, in quest'ultimo caso, per il servizio prestato presso la provincia o presso gli enti di provenienza, se trasferito alla provincia medesima per effetto di leggi statali o provinciali, abbia maturato il diritto a pensione; l'integrazione medesima spetta altresi' ai superstiti del personale suddetto nella stessa misura percentuale dei trattamenti di reversibilita' a cui questi abbiano diritto.