Art. 3.
 
   1.   La   speciale  indennita'  di  cui  all'art.  6  della  legge
provinciale 23 novembre 1983, n.  41  spetta  ai  dirigenti  generali
preposti  ai  dipartimenti,  ai  dirigenti  preposti ai servizi ed ai
funzionari   preposti   agli   uffici,   nelle    misure    derivanti
dall'applicazione  delle  disposizioni  previste rispettivamente alle
lettere a), c) ed e), del comma 1  dell'art.  52  della  legge  della
regione  Trentino-Alto  Adige 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito
con l'art. 36 della  legge  regionale  11  giugno  1987,  n.  5,  con
decorrenza  dall'entrata in vigore di tale ultima legge, intendendosi
sostituito il riferimento all'ottava qualifica funzionale con  quello
all'ottavo  livello funzionale-retributivo del personale provinciale.
   2.  Ai funzionari ai quali viene attribuita la speciale indennita'
di cui al comma  precedente  la  provincia  corrispondera',  all'atto
della  cessazione  dal  servizio,  un'integrazione del trattamento di
quiescenza spettante, da computarsi,  in  relazione  all'aliquota  di
pensione  maturata, sulla base dell'ultima retribuzione pensionabile,
maggiorata di un cinque per cento dell'indennita' percepita per  ogni
anno   di   servizio   prestato  con  l'incarico  di  preposizione  a
dipartimenti, servizi od uffici. L'integrazione  suddetta  spetta  al
personale interessato che sia cessato dal servizio per collocamento a
riposo d'ufficio, o per infermita'  fisica,  o  per  decesso,  o  per
dimissioni  volontarie,  sempre  che,  in  quest'ultimo  caso, per il
servizio  prestato  presso  la  provincia  o  presso  gli   enti   di
provenienza,  se  trasferito  alla  provincia medesima per effetto di
leggi statali o provinciali, abbia maturato il  diritto  a  pensione;
l'integrazione  medesima  spetta altresi' ai superstiti del personale
suddetto  nella  stessa  misura  percentuale   dei   trattamenti   di
reversibilita' a cui questi abbiano diritto.