Art. 4. Istituzione del Servizio Centri di Formazione professionale 1. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche e integrazioni dopo il n. 52, e' ulteriormente inserito il seguente: "53 Servizio Centri di Formazione professionale - Il servizio provvede all'espletamento delle attivita' didattiche ed agli adempimenti amministrativi connessi e necessari per la migliore realizzazione delle iniziative di formazione professionale di base direttamente attuate dalla provincia. Provvede alla raccolta delle iscrizioni degli allievi, alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti assicurando il necessario collegamento con il servizio addestramento e formazione professionale. Vigila sistematicamente sull'andamento complessivo dell'azione didattica in rapporto agli obiettivi formativi programmati curando altresi' il rapporto con gli specialisti che operano sul piano socio-psicopedagogico. Formula proposte di nuove iniziative formative e promuove la sperimentazione didattica anche in rapporto alle nuove tecnologie, in armonia con gli indirizzi ed obiettivi determinati dal piano pluriennale della formazione professionale. Provvede all'ordinaria gestione amministrativa e al perfezionamento degli acquisti necessari al soddisfacimento delle esigenze del centro e di eventuali sedi staccate nonche' delle sedi convittuali". 2. Ad avvenuta attivazione del servizio centri di formazione professionale, come istituito con la presente legge, le parole: "funzionario responsabile del centro di formazione professionale della provincia" e quelle ad esse analoghe contenute negli articoli: 174, secondo comma, 175, secondoe quarto comma, 185, settimo comma, 187, 188, ottavo e undecimo comma, 189, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono sostituite con le parole: "dirigente del servizio centri di formazione professionale". Sono invece soppresse le parole: "e per il funzionario responsabile del centro di formazione professionale" di cui al sesto comma dell'art. 174 e al settimo comma dell'art. 185 della medesima legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. Nel terzo comma dell'art. 188 della stessa legge provinciale, alla lettera b), le parole: "per l'addestramento e la formazione professionale", sono sostituite con le seguenti: "e al servizio centri di formazione professionale".