Art. 4.
     Istituzione del Servizio Centri di Formazione professionale
 
   1. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e
successive modifiche e integrazioni dopo il n. 52,  e'  ulteriormente
inserito il seguente:
   "53  Servizio  Centri  di  Formazione  professionale - Il servizio
provvede  all'espletamento  delle  attivita'   didattiche   ed   agli
adempimenti  amministrativi  connessi  e  necessari  per  la migliore
realizzazione delle iniziative di formazione  professionale  di  base
direttamente attuate dalla provincia.
   Provvede  alla  raccolta  delle  iscrizioni  degli  allievi,  alla
formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti
assicurando  il necessario collegamento con il servizio addestramento
e formazione professionale.
   Vigila  sistematicamente  sull'andamento  complessivo  dell'azione
didattica in rapporto agli obiettivi  formativi  programmati  curando
altresi'  il  rapporto  con  gli  specialisti  che  operano sul piano
socio-psicopedagogico.
   Formula  proposte  di  nuove  iniziative  formative  e promuove la
sperimentazione didattica anche in rapporto alle nuove tecnologie, in
armonia   con  gli  indirizzi  ed  obiettivi  determinati  dal  piano
pluriennale della formazione professionale.
   Provvede    all'ordinaria    gestione    amministrativa    e    al
perfezionamento degli acquisti  necessari  al  soddisfacimento  delle
esigenze  del  centro e di eventuali sedi staccate nonche' delle sedi
convittuali".
   2.  Ad  avvenuta  attivazione  del  servizio  centri di formazione
professionale, come istituito  con  la  presente  legge,  le  parole:
"funzionario  responsabile  del  centro  di  formazione professionale
della provincia" e quelle ad esse analoghe contenute negli  articoli:
174,  secondo  comma, 175, secondoe quarto comma, 185, settimo comma,
187, 188, ottavo e undecimo comma, 189,  quinto  comma,  della  legge
provinciale  29  aprile  1983,  n. 12, sono sostituite con le parole:
"dirigente del servizio centri  di  formazione  professionale".  Sono
invece  soppresse  le  parole: "e per il funzionario responsabile del
centro di formazione professionale" di cui al sesto  comma  dell'art.
174 e al settimo comma dell'art. 185 della medesima legge provinciale
29 aprile 1983, n. 12.  Nel terzo comma dell'art.  188  della  stessa
legge provinciale, alla lettera b), le parole: "per l'addestramento e
la formazione professionale", sono sostituite con le seguenti: "e  al
servizio centri di formazione professionale".